di Felice Besostri –
La qualità della vita democratica in Italia non è mai stata così bassa. La degenerazione del sistema dei partiti ha raggiunto il suo apice con l’attuale legge elettorale che ha sottratto agli elettori la libertà formale di scegliere i propri rappresentanti e ha tolto agli eletti ogni parvenza di legittimazione democratica. Nonostante le ripetute promesse di metter mano alla legge elettorale, il Porcellum è ancora lì, perché serve all’autoconservazione dell’oligarchia partitica. Eppure un sistema ci sarebbe…
Partiamo dall’art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Secondo questo articolo alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, che, quindi, pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.” La norma si applica anche alle elezioni per il Senato della Repubblica.
Perchè cito questo articolo?
Perchè sarebbe interessante, alla Iannacci, “vedere l’effetto che fa” se tutti i cittadini, che hanno sottoscritto i quesiti dell’ultimo referendum truffa in materia elettorale – poco più di un milione e duecentomila – invece di astenersi, si recassero alle urne e pretendessero, come è loro diritto, di verbalizzare la loro indignazione di votare ancora una volta con una legge incostituzionale, come è il Porcellum.
I motivi di incostituzionalità possono essere presi pari pari da un ricorso, che 27 cittadini elettori, hanno presentato presso il Tribunale ordinario di Milano ed ora in fase di appello, con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al prossimo 22 marzo. In tale udienza si dovrebbero riconoscere questi motivi, il condizionale è d’obbligo appena si chiede alla giustizia di occuparsi seriamente dei suoi rapporti con la politica. Invero, per non bloccare i seggi i cittadini in questione potrebbero limitare a verbalizzare la propria contrarietà al premio di maggioranza, che è di sospetta costituzionalità per la Corte Costituzionale fin dalle sentenze n. 15 e 16 del 2008. Solo per futura memoria, quelle pronunce sono state ottenute anche grazie all’opposizione all’ammissibilità dei referendum elettorali Guzzetta da parte di un cittadino elettore, ossia chi scrive, e di alcune formazioni politiche, tra cui il Comitato promotore della Costituente Socialista.
Son passati quattro anni e finora nessun giudice ordinario o amministrativo ha mai accolto l’invito a rinviare alla Corte Costituzionale la legge elettorale vigente, come auspicato in quelle sentenze. Per non dar seguito a quell’invito i giudici ne hanno fatte di tutti i colori. I giudici amministrativi, aditi da alcuni cittadini, sempre un gruppetto dei soliti ingenui, che credono nello Stato di diritto, hanno stabilito che non si può impugnare il decreto di convocazione dei comizi elettorali, neppure se la legge elettorale è incostituzionale. Con la conseguenza che gli unici organi competenti a prendere in esame le questioni di costituzionalità della legge elettorale sono le Giunte delle elezioni delle Camere elette con la legge di sospetta costituzionalità: cioè dopo le elezioni, a babbo morto, come si direbbe in Toscana.
A proposito, le Giunte delle elezioni si sono occupate delle contestazioni: il Senato in data 3 novembre 2009 e la Camera il 17 giugno 2009. Nessuno si sorprenderà di apprendere che gli eletti, all’unanimità, hanno deciso che la legge con cui si sono eletti è bellissima. La mancanza in Italia di una tutela giurisdizionale prima delle elezioni è oggetto di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma la Corte deve ancora pronunciarsi su un ricorso contro le elezioni russe del 2003, non si sa quando potrà condannare L’Italia. I giudici ordinari sono stati più spietati, condannando i cittadini, che hanno creduto ai giudici costituzionali, a migliaia di euro di spese di giudizio: in un caso fino a € 7.550.
I motivi di incostituzionalità sono molteplici:
1) l’abnorme premio di maggioranza non vincolato a nessun quorum in seggi o percentuale di voto (violazione dell’art. 48 della Costituzione sul voto uguale).
2) le liste bloccate espropriano il popolo sovrano del diritto di scegliersi i propri rappresentanti. Vi è violazione dell’art. 51 della Costituzione sul diritto di accesso in condizioni d’ uguaglianza alle cariche elettive. Le liste bloccate sono stabilite da un’oligarchia partitica, sottratta ad ogni legge, in barba all’art. 49 della Costituzione. ll solo nome sulla scheda del candidato Premier interferisce nelle prerogative del Presidente della Repubblica e introduce una sorta di pseudo elezione del Primo Ministro in una Costituzione, che ha scelto la forma di governo parlamentare.
Chi ha raccolto firme per introdurre il Mattarellum, chi si è opposto, chi presenta leggi di riforma della Costituzione con la riduzione del numero dei parlamentari: in realtà, tutti questi vogliono votare con la legge in vigore. Per le nomenklature è la miglior legge possibile, ma non lo possono dire, e, soprattutto, i cittadini non devono sapere come la pensano: infatti è vietato sapere chi ha votato a favore del Porcellum nelle Giunte delle Elezioni.
Strano è anche il comportamento del Governo, che a parole sostiene gli auspici del Presidente della Repubblica di riformare la legge elettorale e, dall’altro, consente (o incita) all’Avvocatura dello Stato di difendere a corpo morto la legge elettorale vigente. Forse quando questo articolo sarà pubblicato conosceremo il finale di questa commedia degli inganni. Forse se ne accorgerà anche Libertà e Giustizia.